Onorevoli Colleghi! - A distanza di quaranta anni dalla data di entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali», è necessario effettuare un intervento di riordino del settore musicale. La legge, infatti, pur se ricca di importanti indicazioni, alcune delle quali ancora oggi condivisibili, era essenzialmente una legge destinata a regolamentare soltanto alcuni dei settori delle attività musicali, e cioè, segnatamente, quelli connessi con la musica lirica e sinfonica, non estendendo la propria attenzione a tematiche che hanno rivelato la loro importanza nei decenni successivi.
      La presente proposta di legge vuole affrontare il problema della normativa musicale nella sua globalità, anche relativamente alle tematiche nuove quali la proprietà, i diritti connessi, la discografia, le agenzie eccetera, e rappresentare un riferimento organico per tutti coloro che operano nei vari settori delle attività musicali quali autori, artisti, organizzatori, associazioni, enti di varia natura eccetera, con lo scopo di tutelare la musica italiana e favorirne la diffusione all'interno e all'estero.
      La presente proposta di legge definisce, pertanto, una regolamentazione di tutte le attività musicali senza distinzione di generi.

 

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      Senza distinzione di generi perché a tutti i generi musicali deve essere riconosciuta pari dignità nelle peculiari differenze che li contraddistinguono: così per la prima volta, normative sulla musica leggera (che abbiamo continuato a chiamare leggera perché questo è il nome che tutti le danno, distinguendola dalla musica popolare che è la musica della «tradizione popolare») si affiancheranno a quelle relative alla musica lirica o alla musica sinfonica.
      Nella legge vengono definiti alcuni interventi di sostegno per le attività musicali che rappresentano delle novità rilevanti:

          a) l'istituzione del fondo per il sostegno delle attività musicali che consente, ad esempio, interventi in ambiti non previsti dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

          b) la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali a favore delle attività del settore musicale, che stimola l'afflusso di risorse private verso di questo;

          c) il tax shelter e la detassazione degli utili reinvestiti, che nei Paesi in cui sono stati introdotti hanno consentito il rilancio delle imprese del settore e, già dopo qualche anno, il recupero del gettito fiscale;

          d) la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che comporterà una significativa riduzione del prezzo dei dischi.

      Tra le altre novità della legge, segnaliamo l'istituzione dell'Ufficio di garanzia per la musica. Tale struttura, oltre a sostituire la vecchia commissione consultiva per la musica, ha compiti di ripartizione e di assegnazione delle risorse (del FUS e del fondo per il sostegno delle attività musicali di cui all'articolo 10) ai soggetti beneficiari e alle regioni (capo II). A garantire la trasparenza di questo organismo, che ha un ruolo accresciuto nell'importanza e nei compiti rispetto alla precedente commissione, è stato scelto un criterio di nomina dei membri che lo compongono tendente a diminuire sensibilmente il condizionamento politico, al fine di garantire una maggiore libertà e obiettività nelle decisioni.
      Le nomine dei dieci membri dell'Ufficio di garanzia (che viene, comunque, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato), infatti, vengono effettuate dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali (articolo 8).
      Abbiamo ritenuto importante dare nel testo un'indicazione significativa per l'inserimento della musica (nei suoi vari aspetti: storico, di educazione all'ascolto, di pratica strumentale) tra le materie di studio nella scuola (articolo 1), in considerazione dell'importanza che la musica riveste dal punto di vista pedagogico, in generale, e segnatamente nella formazione del carattere, nello sviluppo dell'intelligenza, nella capacità di relazione sociale, nonché nella funzione di stimolo alle capacità cognitive, di memorizzazione, di lettura, di coordinazione eccetera, come ormai acclarato dalle più recenti ricerche scientifiche.
      Un approfondito studio della musica nell'età scolare crea, inoltre, un bagaglio di conoscenze che andrà a rivelarsi fondamentale, in futuro, perché realizza un investimento sulla formazione di un pubblico di utenti preparati e coscienti.
      Al fine di incrementare la pratica e l'ascolto della musica, è stata abbassata l'aliquota IVA, come già detto, per l'acquisto di strumenti musicali e del materiale di diffusione fonografica (articolo 13).
      Tra le novità introdotte dalla legge ricordiamo (articolo 10) l'istituzione di un fondo per il sostegno delle attività musicali (accanto al FUS), che, oltre a contribuire a iniziative quali la costruzione di strutture per la realizzazione di spettacoli, la creazione di circuiti musicali per concerti, lirica, danza e le attività di avviamento professionale eccetera, consente di sostenere iniziative importanti come l'erogazione di contributi alle scuole per l'acquisto di strumenti musicali o iniziative per la distribuzione dei prodotti italiani, o la promozione di orchestre sinfoniche italiane

 

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nel panorama fonografico internazionale e altro.
      Per il finanziamento di tale fondo (articolo 11) sono state individuate una serie di fonti. Tra queste citiamo le somme incassate per la ripristinata riscossione dei diritti per le opere di «pubblico dominio» e le somme incassate per le maggiori vendite di dischi, determinate da misure quali l'abbassamento dell'aliquota IVA sul materiale di riproduzione fonografica.
      Tra le fonti di finanziamento del fondo, oltre al già citato ripristino dei diritti sulle opere di «pubblico dominio» o alla riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti e connessi, sono da segnalare l'istituzione di una lotteria della musica e alcune emissioni filateliche collegate ai Festival degli eponimi.
      L'istituzione dei Festival degli eponimi (articolo 7) mira a far istituire (nei rispettivi comuni o province di nascita) festival intitolati ai grandi della musica italiana di tutti i generi, finalizzati alla conoscenza e alla diffusione delle loro opere. A titolo di esempio potrebbero essere istituiti, accanto a quelli già esistenti, dei festival Verdi, Bellini, Donizetti, ma anche Battisti o Modugno eccetera.
      Relativamente alle fondazioni lirico-sinfoniche vengono proposti gli indirizzi per un riordino, stabilendo una netta divisione tra la gestione artistica e quella amministrativa e attribuendo al consiglio di amministrazione alcune delle prerogative che i sovrintendenti avevano precedentemente (la nomina del direttore artistico).
      Merita particolare attenzione la norma (articolo 16) relativa alla promozione radiotelevisiva della musica operistica, concertistica, del balletto classico e del jazz, che consente una maggiore diffusione della musica e del balletto, con una importante attività di formazione del pubblico.
      Analoga attenzione è dovuta alla norma (articolo 15) che premia le emittenti radiofoniche che privilegiano la trasmissione di musica italiana, consentendo loro di dimezzare il canone di concessione.
      All'articolo 17 viene data una precisa definizione della «musica dal vivo» in considerazione degli importanti riflessi che questo comporta, ad esempio, per la riscossione della tassa sugli intrattenimenti e connessi.
      Da ultimo, all'articolo 18, sono state regolamentate, per la prima volta in Italia, le professioni di agente e di produttore di spettacolo, con l'obbligo d'iscrizione ad un registro appositamente istituito.
      Relativamente alle fondazioni lirico-sinfoniche (capo IV) viene proposto un riordino del loro ordinamento a distanza di alcuni anni dalla loro trasformazione da «enti lirici» (sottoposti alla disciplina pubblicistica) in fondazioni lirico-sinfoniche (sottoposte alla disciplina privatistica).
      Le differenze più rilevanti riguardano:

          a) il consiglio di amministrazione (articoli 21 e 22) che ha una maggiore sovranità e una diversa composizione, con:

              1) la nomina o la revoca del direttore artistico;

              2) l'ingresso di un rappresentante della provincia in cui ha sede la fondazione, per garantire un maggiore legame con il territorio;

              3) l'ingresso del direttore del locale conservatorio per garantire un rapporto più efficace tra la struttura formativa e la struttura produttiva garantendo, quindi, un'opera di effettivo avviamento professionale;

              4) una riduzione della soglia percentuale in base alla quale soggetti privati possono nominare un loro rappresentante in seno ai consigli di amministrazione, visto che le fondazioni del centro e del sud d'Italia non hanno, finora, trovato soci privati;

          b) il direttore generale (articolo 25) che:

              1) mantenendo il ruolo di direzione e coordinamento dell'attività della fondazione, prende il posto del sovrintendente, cedendo, però, al consiglio di amministrazione alcune delle prerogative che i sovrintendenti

 

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avevano precedentemente (la nomina del direttore artistico);

              2) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto;

          c) il direttore artistico (articolo 26) che:

              1) torna ad essere obbligatoriamente un musicista o un regista e non un musicologo, necessaria garanzia di professionalità per un ruolo che non è di sola programmazione ma prevede anche la responsabilità della conduzione artistica della fondazione (audizioni, valutazione di composizioni proposte, rapporti con le masse artistiche eccetera) richiedendo, pertanto, una consolidata esperienza;

              2) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

      Alcune norme finali (articolo 27) ripristinano l'età della pensione di vecchiaia per tersicorei e ballerini a quaranta anni per le donne e a quarantacinque per gli uomini, sanando una situazione (che riguarda qualche migliaia di persone) che ha portato a un aggravio di spesa per gli enti dotati di corpo di ballo, visto che dopo questa età tali professionisti non sono utilizzabili e per realizzare le produzioni artistiche è necessario assumere personale a tempo determinato con un evidente aggravio della spesa.
      L'articolo 28 riguarda le assunzioni a tempo determinato nel campo musicale che, per le caratteristiche peculiari del settore e in analogia con quanto stabilito per le fondazioni lirico-sinfoniche dalla vigente legislazione, non possono essere normate secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
      Di rilevante importanza le norme che definiscono i diritti del produttore-proprietario di fonogrammi (articoli 30, 31 e 32) che modificano la legge 22 aprile 1941, n. 633. Tali norme sanciscono princìpi importantissimi nel settore della riproduzione fonografica.

 

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